Art. 1 – È costituito nella Parrocchia dello Spirito Santo, in Selargius, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, secondo il presente statuto.
NATURA
Art. 2 – Il consiglio pastorale parrocchiale è l’organo ordinario consultivo, supremo e significativo della responsabilità ecclesiale di tutta la comunità parrocchiale.
FINALITà
Art. 3 – Il consiglio pastorale parrocchiale studia, programma e verifica l’azione pastorale della comunità nel duplice momento di crescita interiore e di missione. In particolare ha lo scopo di:
- Favorire la formazione della coscienza di fede cristiana per una pastorale dei laici, dei religiosi e religiose, del clero;
- elaborare un piano pastorale in una prospettiva di collaborazione unitaria, armonizzando le diverse iniziative e attività in una visione di pastorale organica.
MEMBRI
Art. 4 – Il consiglio pastorale parrocchiale è composto dal parroco, eventuali sacerdoti e diaconi che hanno incarichi pastorali nella vita parrocchiale e da tanti religiosi e religiose quante sono le comunità operanti stabilmente in parrocchia, designati ognuno dalla rispettiva comunità.
Il consiglio è composto, inoltre, da un rappresentante per ogni gruppo e realtà presenti in parrocchia e da altri 15 (quindici) laici eletti dalla comunità parrocchiale di cui 12 (dodici) rappresentanti degli adulti (oltre i 30 anni) e 3 (tre) dei giovani (dai 16 ai 29 anni). A costoro possono essere aggiunti altri laici scelti direttamente dal parroco o proposti dal consiglio.
ELEZIONI
Art. 5 - Le elezioni per la scelta dei membri elettivi del consiglio pastorale sono effettuate nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento.
DURATA
Art. 6 - Il consiglio pastorale parrocchiale ha la durata di tre anni. I membri eletti del consiglio alla scadenza del triennio possono essere rieletti una seconda volta.
ORGANI
Art. 7 - Sono organi del consiglio pastorale parrocchiale:
a) Le commissioni (membri del consiglio e altri). Esse hanno il compito di seguire più da vicino un settore particolare in ordine al piano pastorale.
b) La segreteria (una o più persone elette dal consiglio). Essa ha il compito di preparare la convocazione, di stendere i verbali, di conservare tutti gli atti e i documenti, di assicurare il collegamento con le varie strutture, di informare la comunità ai vari livelli.
c) Il consiglio di presidenza (presidenza, eventuali vice parroci, segretario, referenti delle commissioni). Esso ha il compito di tradurre in atto le decisioni del consiglio, di preparare e convocare le riunioni fissandone l’ordine del giorno, di coordinare il lavoro delle commissioni, di decidere su questioni ordinarie e urgentissime, di presiedere l’assemblea pastorale.
d) La presidenza (presidente il parroco o suo delegato, vice presidente eletto dall’assemblea del consiglio). Essa assicura il regolare funzionamento del consiglio e lo rappresenta in sede zonale e diocesana.
e) L’assemblea pastorale (tutti i partecipanti all’assemblea eucaristica) ha il compito della proposta e della verifica del piano pastorale.
SEDUTE
Art. 8 – Il consiglio si riunisce con una periodicità che varia secondo le esigenze di elaborazione e di attuazione del piano pastorale e comunque con frequenza non inferiore ai tre mesi. Le sedute sono precedute e/o seguite, almeno una volta all’anno, dall’assemblea pastorale.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti del consiglio in prima convocazione.
PUBBLICITà
Art. 9 – Le riunioni del consiglio sono pubbliche e qualunque membro della comunità può assistervi come osservatore.
L’attività del consiglio viene portata a conoscenza e dibattuta dalla comunità attraverso le assemblee pastorali. I documenti elaborati dal consiglio saranno pubblicati sull’albo parrocchiale, nel sito internet o in altra sede da determinarsi.
Art. 10 – Il presente Statuto può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio e con il voto favorevole della maggioranza qualificata (i due terzi) dello stesso.
ELEZIONI
Art. 1 - Tutte le persone di ambo i sessi, battezzate e cresimate, facenti parte della comunità parrocchiale, sono elettori.
Sono invece eleggibili se sono in età di almeno 16 anni compiuti alla data delle elezioni.
Art. 2 - Il consiglio di presidenza indice le elezioni per la designazione dei membri elettivi del consiglio almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, fissandone i tempi e le modalità della consultazione, tenute presenti le esigenze della comunità parrocchiale.
Art. 3 - Le elezioni si svolgono in due tempi e avvengono in prossimità della celebrazione eucaristica domenicale. Nella prima fase saranno designati i candidati, nella seconda verranno eletti i membri effettivi (previa accettazione da parte del parroco).
Art. 4 - Al candidato eletto che rinuncia subentra il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di dimissioni o di mancata partecipazione all’attività del consiglio, il consigliere che cessa dall’incarico viene sostituito dal primo candidato non eletto (per mancata partecipazione si intende l’assenza non giustificata di un membro per almeno due convocazioni del consiglio).
RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Art. 5 - Il consiglio viene convocato almeno una settimana prima della riunione per iscritto o con altra modalità da stabilirsi.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’O.d.G. e la precisazione degli orari di inizio e di termine della riunione.
All’avviso di convocazione possono essere uniti documenti e sussidi vari relativi a singoli argomenti all’O.d.G.
Art. 6 - In caso di particolari necessità, l’ordine del giorno sarà illustrato all’assemblea pastorale per averne una prima indicazione di massima sugli argomenti da dibattere in consiglio.
Art. 7 - La discussione in consiglio viene moderata da membri incaricati dal consiglio di presidenza. In apertura di riunione viene data lettura del verbale della riunione precedente. I consiglieri possono chiedere rettifiche e chiarimenti, dopo di che il verbale viene approvato per alzata di mano. Esaurita la relazione i membri chiedono la parola per alzata di mano. Nessuno può prendere la parola sul medesimo argomento più di due volte. Successivamente il relatore risponde agli interventi.
Art. 8 - Esaurita la discussione, i consiglieri passano alla votazione su chiari quesiti attinenti l’argomento, formulati dal relatore d’intesa con la presidenza.
La maggioranza richiesta per la votazione è quella semplice (la metà più uno). È facoltà del presidente o del suo delegato chiedere votazione con maggioranza qualificata (i due terzi) al fine di salvaguardare la comunione operativa.
La votazione ha luogo per alzata di mano. Solo le votazioni riguardanti le persone avvengono per scrutinio segreto.
Art. 9 - L’ordine del giorno termina con la voce varie ed eventuali in riferimento alle quali ogni consigliere ha il diritto di presentare interpellanze al consiglio di presidenza nell’ambito di competenze del consiglio, all’inizio di ogni seduta e previa approvazione del consiglio.
COMMISSIONI
Art. 10 - Le commissioni sono composte da un minimo di cinque ad un massimo di quindici persone. Possono far parte delle commissioni anche persone estranee al consiglio.
Art. 11 - Ogni membro del consiglio si impegna a far parte di almeno una commissione.
Art. 12 - Ciascuna commissione elegge nel suo interno un referente scelto tra i membri del consiglio.
Art. 13 - Le proposte formulate dalle commissioni vengono comunicate al consiglio di presidenza e successivamente illustrate al consiglio dal rispettivo referente.
Art. 14 - Le commissioni si riuniscono almeno ogni due mesi.
MODIFICHE
Art. 15 - Il presente regolamento può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio e con parere favorevole della maggioranza qualificata (i due terzi).